Art. 1. Oggi, 1 settembre 1994, è costituita dai sottoscritti soci fondatori una Associazione culturale denominata “Il Mosaico” con sede in Bologna, via Venturoli n. 45.
Art. 2. L’Associazione è costituita per promuovere nella società civile i valori della partecipazione democratica, della solidarietà sociale, del volontariato come strumento di crescita della comunità civile, dell’onestà nella vita privata e pubblica delle persone, dell’etica nella ricerca scientifica e tecnologica, dell’attiva ricerca di soluzioni che rendano possibile uno sviluppo compatibile con la difesa dei diritti inviolabili di tutte le persone e la conservazione dell’ambiente naturale.
L’Associazione si pone come strumento di incontro aperto a quanti, provenienti da esperienze e culture diverse (da cui il nome “Il Mosaico”), concordino con la necessità della ricerca di un nuovo impegno comune, per la crescita positiva della società nella quale si trovano a lavorare, vivere ed operare. L’Associazione trova una base di partenza nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, e riconosce necessario impegnarsi a fondo per dare piena attuazione a tali principi, inverandoli con risposte adeguate anche alle nuove istanze che nel tempo si sono andate delineando.
Art. 3. L’Associazione perseguirà i suoi scopi attraverso incontri fra gli aderenti, l’organizzazione di seminari e convegni pubblici, una presenza a livello editoriale e di comunicazione di massa, ed in generale attraverso la promozione delle iniziative culturali che gli aderenti all’Associazione riterranno più adatte a perseguire gli scopi associativi.
L’Associazione non ha finalità di lucro, e per operare si basa principalmente sul contributo volontario dei propri aderenti, le cui prestazioni personali sono gratuite. I fondi che verranno raccolti attraverso l’autofinanziamento e le altre attività associative saranno utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, attraverso una gestione democratica disciplinata dall’ordinamento specificato in questo Statuto.
Art. 4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione con gli acquisti successivi alla data odierna; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali donazioni, erogazioni e lasciti ricevuti in ottemperanza alle norme di legge.
Art. 5. Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative e dai contributi degli aderenti, di privati, di enti pubblici (su progetti) e enti privati o associazioni, da donazioni e lasciti, dai rimborsi derivanti da convenzioni e da entrate derivanti da attività in cui l’aspetto commerciale o produttivo, se presente, è marginale rispetto al perseguimento degli scopi associativi.
Art. 6. Tutti i cittadini maggiorenni, italiani e stranieri, che si riconoscono nelle finalità di cui al Titolo I, possono, pagando la quota associativa, richiedere di diventare soci. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente tale quota, che potrà anche essere differenziata dando vita a distinzioni in soci ordinari, sostenitori, benefattori, dal solo valore onorifico. Le richieste di adesione vengono accettate dal Consiglio Direttivo a seguito del parere favorevole del Comitato dei Saggi di cui al successivo articolo 10. La qualifica di socio viene meno per rinuncia, per il mancato pagamento della quota associativa, oppure per i casi di espulsione regolati nel successivo articolo 10.
Art. 7. L’associato ha il diritto di partecipare ad ogni incontro ed attività organizzata dall’Associazione, ha diritto di voto in Assemblea e di elettorato attivo e passivo alle cariche associative. L’associato ha il dovere di impegnarsi attivamente in prima persona nell’organizzazione delle attività e di partecipare agli incontri e alle decisioni, effettuando prestazioni personali a titolo gratuito, e di essere in regola con le quote associative.
Art. 8.L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative: essa viene convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
Le assemblee si tengono nella sede sociale o altrove secondo le indicazioni contenute nell’avviso di convocazione. Tale avviso deve essere inviato a mezzo posta oppure pubblicato su uno o più giornali scelti in precedenza dal Consiglio Direttivo e noti ai soci come veicolo di diffusione delle informazioni riguardanti la vita associativa.
Art. 9. L’Assemblea dei soci riunita in via ordinaria elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo, procede all’approvazione del bilancio, e può deliberare su ogni altro aspetto della vita associativa, fatte salve le questioni di competenza dell’Assemblea straordinaria. Deve essere convocata almeno una volta all’anno, ed è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci, oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti. L’Assemblea dei soci riunita in via straordinaria delibera su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione; perché sia valida occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.
Art. 10. L’Assemblea dei soci nomina al suo interno il Comitato dei Saggi, composto da tre membri. Tale comitato esamina le richieste di adesione, ed inoltre può intervenire in qualsiasi momento ad esaminare la posizione di un associato. Ove ritenga che la situazione della persona ponga seri impedimenti al perseguimento degli scopi associativi o sia con essi del tutto incompatibile (in base a considerazioni generali di moralità e su criteri più specifici fissati dall’Assemblea dei soci) esprime parere sfavorevole sulla richiesta di adesione ovvero propone che l’associato venga sospeso od espulso dall’Associazione. In base a tali indicazioni, il Consiglio Direttivo delibera.
Art. 11. Il Presidente viene eletto annualmente a maggioranza dall’Assemblea dei soci, e può essere confermato. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e può prendere decisioni e iniziative urgenti relative ai compiti e agli scopi dell’Associazione. In caso di momentaneo impedimento può essere sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
Art. 12. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da altri quattro membri. L’Assemblea dei soci nomina annualmente i Consiglieri con il sistema proporzionale, o decide a maggioranza la conferma del Consiglio in carica, purchè non ci sia una mozione che richiede nuove elezioni appoggiata da un numero di soci pari ad almeno un quinto dei soci presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto e rappresentato dal Presidente dell’Associazione, si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno un Consigliere.
Art. 13. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Tutti gli associati possono assistere alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dal presente Statuto riservate all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo può individuare la necessità di cariche sociali per l’adempimento di funzioni specifiche (come ad esempio tesoreria e segreteria) ed all’uopo nominare soci a ricoprire tali ruoli. Tutte le funzioni svolte nell’ambito degli Organi Direttivi sono gratuite.
Art. 14. L’esercizio ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo riferisce delle attività e del bilancio alle Assemblee dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
Art. 15. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Associazione, le norme per la devoluzione del patrimonio saranno stabilite dall’Assemblea dei soci riunita in via straordinaria, osservando le disposizioni di legge.
Art. 16. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e le leggi in materia, ed in particolare la legge quadro sul volontariato (l. 266/1991) e le norme regionali di attuazione (l.r. 26/1993).
Art. 17. I soci fondatori dell’Associazione costituiscono inizialmente l’Assemblea dei soci. In questa veste si procede all’immediata nomina del Presidente e delle altre cariche associative. Qui di seguito vengono pertanto elencati i soci e le cariche da essi ricoperte.
Presidente: Giuseppe Paruolo
Vice Presidente: Andrea De Pasquale
Altri Consiglieri: Flavio Fusi Pecci, Marco Miglianti, Roberto Marchionni
Comitato dei saggi: Cristina Festi, Pier Luigi Giacomoni, Fabio Selleri
Le cariche associative attualmente in vigore
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